Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI)
La realizzazione del Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenzecè un obbligo in materia di sicurezza del lavoro, introdotto dall'art. 26 del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Il DUVRI deve essere elaborato dall’impresa committente qualora un'azienda esterna intervenga nella propria unità produttiva per effettuare qualsiasi altra attività, che comporti interferenze con le attività lavorative in essere.
I principali scopi del DUVRI sono:
Il DUVRI deve essere sempre allegato al contratto d'appalto o d'opera.
Per l’importanza di tale documento, AS servizi alle imprese offre non solo l’attività di raccolta delle informazioni e di stesura del DUVRI ad hoc per le vostre specifiche esigenze, ma soprattutto l’assistenza post-consegna, al fine di
offrivi un servizio completo per ogni eventuale ulteriore Vostra esigenza.
Quando non va realizzato?
Non si è obbligati a redigere il DUVRI - per servizi di natura intellettuale e per semplici forniture di materiali o di attrezzature. L'obbligo di redigere il Duvri o di incaricare un responsabile per ridurre il rischio da interferenze, viene meno, inoltre, per i lavori ed i servizi di durata non superiore a 5 uomini giorno (il limite previsto dal decreto era di 10 uomini giorno).
Cosa cambia con l’introduzione del Decreto del “Fare” Legge n°98/2013?
Nelle aziende a basso rischio di infortuni e di malattie professionali, il Datore di Lavoro potrà sottrarsi all'obbligo di redigere il DUVRI. In sostituzione, potrà nominare un proprio incaricato che sovrintenda alla cooperazione e al
coordinamento con altre imprese, L'individuazione dell'incaricato o la sua sostituzione dovrà risultare nel contratto di appalto o di opera. Tale semplificazione non sarà operativa fino a quando non verranno identificate le attività a basso rischio infortunistico e di malattie professionali, che saranno individuate mediante un Decreto del Ministero del Lavoro da adottare sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente e previa intesa della Conferenza Stato-Regioni e Provincie Autonome.
Indipendentemente dalla durata, l'obbligo permane in caso di attività che comportino un rischio incendio classificato come elevato in base alla valutazione del rischio (DM 10 marzo 1998), qualora si svolgano lavori in
ambienti confinati (DPR 177/2011) o vi sia presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, in caso di presenza di amianto, di atmosfere esplosive o di rischi particolari di cui all'allegato XI del DLgs 81/08.